COMUNE DI CITTANOVA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Richiamata
l'ordinanza Sindacale del 17.7.1952 qui appresso trascritta: ""Visto
che l'acqua che è convogliata allo scoperto lungo la Via S. Cosma, per
l'irrigazione dei terreni posti nella zona, danneggia ed ingombra la strada che
percorre;
Considerato inoltre che l'acqua,
essendo usata a monte per la lavatura dei panni sporchi, porta di conseguenza
nella via che percorre il sudiciume dei panni stessi, con pregiudizio de!la
salute pubblica;
Visto il verbale
dei Vigili Urbani e la relazione dell'Ufficiale Sanitario;
Considerato che è urgente
provvedere alla sistemazione delta conduttura di acqua nel pubblico interesse;
Visti gli articoli 32, 39, 58 e 80
della Legge sui Lavori Pubblici del 20 marzo 1865, il Testo Unico delle leggi
Sanitarie, il Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, l'art. 18 del vigente
Regolamento Comunale d'Igiene del 6 ottobre 1923 e il R.D.L. 8 dicembre l933, N.
1740;
O R D I N A
Ai
proprietari dei terreni i quali usufruiscono deIl' acqua di irrigazione, di
costruire a loro spese, ma sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale, a
norma dell'art. 18 del precitato Regolamento d'igiene, una conduttura coperta
per convogliare l'acqua in questione dal pozzetto esistente a monte della
predetta. Via. S. Cosma fino allo sbocco in Via Nazionale e in Via del Gioco.
L I D I F F I D A
che non ottemperandovi entro il mese di settembre del corrente anno 1952,
sarà vietato in modo assoluto il passaggio dell'acqua sulla via pubblica ed i
contravventori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria come per legge .,,,,
Preso atto che a tutt'oggi non è stato ottemperato a quanto prescritto
con la riportata ordinanza, assegna un'ulteriore termine di giorni 5 (cinque) a
datare dalla notifica della presente, con l'avvertenza che in caso di
ulteriore inadempienza entro il termine come sopra prorogato, si procederà di
Ufficio all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, ponendo le relative spese a
carico degli inadempienti con ruolo da riscuotersi con i privilegi fiscali,
salvo restando l'azione penale per la contravvenzione.
Cittanova, li 5 Giugno 1957
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Salvatore Li Gotti